Una guida semplice per capire il welfare, muovere i primi passi e valutare come le soluzioni assicurative possono entrare in un piano aziendale.
L'azienda sostiene già un costo per remunerare e tutelare le proprie persone. Il welfare consente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, di destinare una parte di quel valore a beni, servizi e forme di protezione che possono non essere trattati come normale retribuzione in denaro.
Se li riconosci come normale retribuzione, quella somma entra nel sistema ordinario di imposizione e contribuzione. Se invece i 500 € finanziano una prestazione di welfare che rispetta le condizioni dell'art. 51 TUIR, il beneficio può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente e, di riflesso, dalla retribuzione imponibile contributiva secondo la disciplina applicabile. Il vantaggio nasce dalla corretta struttura del beneficio, non dall'etichetta “welfare”.
Se il benefit è escluso dall'imponibile contributivo, sul relativo valore non si applicano gli ordinari contributi che graverebbero sulla retribuzione monetaria.
Quando ricorrono i requisiti dell'art. 51, il benefit non concorre al reddito di lavoro dipendente nei limiti e alle condizioni della specifica misura.
La deducibilità va letta insieme agli artt. 95 e 100 TUIR. Per alcune spese volontarie di utilità sociale opera il limite del 5‰; in presenza di un effettivo obbligo negoziale può trovare applicazione la deducibilità integrale prevista dall'art. 95.
Non serve conoscere il TUIR a memoria. Serve seguire l'ordine giusto: capire cosa esiste già, chi vuoi coinvolgere, con quale fonte istituire il piano e quali prestazioni offrire.
Qui è importante distinguere due concetti che spesso vengono confusi: deducibilità per l'impresa ed esclusione dal reddito del dipendente. Sono due piani diversi.
Per le opere e i servizi dell'art. 100, comma 1, sostenuti volontariamente per le finalità indicate dalla norma, la deduzione è prevista entro il limite complessivo del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Art. 100 TUIR · limite specificoQuando la spesa è sostenuta in adempimento di una fonte negoziale idonea — ad esempio contrattazione collettiva o, nei casi riconosciuti dalla prassi, un regolamento che configuri un vero obbligo negoziale — può trovare applicazione l'integrale deducibilità ai sensi dell'art. 95 TUIR.
Art. 95 TUIR · da verificare nel caso concretoSignifica che, quando ne ricorrono i presupposti, il costo può essere sottratto dal reddito imponibile dell'impresa secondo le regole fiscali applicabili. Inoltre, anche il normale costo del lavoro è in linea generale deducibile: per questo nel simulatore non sommiamo una finta percentuale IRES al risparmio contributivo. Sarebbe un confronto fuorviante.
La normativa contempla diverse prestazioni di welfare. Alcune possono assumere anche forma assicurativa, ma ogni garanzia va ricondotta alla corretta fattispecie fiscale.
I contributi di assistenza sanitaria hanno una disciplina specifica e richiedono il rispetto delle condizioni previste per enti o casse aventi i requisiti di legge.
L'art. 51, comma 2, lett. f-quater contempla contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza, alle condizioni previste.
La stessa disposizione contempla anche prestazioni assicurative riferite al rischio di gravi patologie, quando ricorrono i requisiti normativi.
Non vanno presentati come automaticamente esenti: occorre verificare natura della copertura, beneficiari e disciplina applicabile.
Segue una disciplina propria, con specifici limiti e condizioni, e può integrare la strategia complessiva di welfare.
Il ruolo della consulenza è capire quali coperture sono coerenti con popolazione aziendale, obiettivi e fonte del piano.
Il simulatore separa tre elementi: budget welfare, possibile risparmio contributivo e deducibilità del costo. Così non confondiamo vantaggi diversi.
Scenario basato su un effettivo obbligo negoziale: da validare sul piano concreto.
* Condizione essenziale: il confronto contributivo presuppone che la prestazione scelta sia effettivamente esclusa dall'imponibile fiscale e contributivo secondo la disciplina applicabile. Non ogni benefit o polizza produce questo risultato. La simulazione non costituisce consulenza fiscale, del lavoro o preventivo assicurativo.
Invia i dati della simulazione: partiremo da struttura aziendale, CCNL, budget e obiettivi per capire quali approfondimenti sono necessari.
Analizziamo struttura, persone e obiettivi per individuare le soluzioni di protezione che meritano un approfondimento.
